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REGIO DECRETO 8 dicembre 1910, n. 929

Che autorizza la R. zecca a provvedere alla coniazione di nuovi spezzati d'argento per nove milioni di lire. (010U0929)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-2-1911
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Riconosciuta l'opportunita' di provvedere a una ulteriore emissione
di monete divisionali d'argento, per  far  fronte  ai  bisogni  della
circolazione; 
 
  Veduta  la  Convenzione  monetaria  stipulata   dall'Italia   colla
Francia, col Belgio, colla Svizzera e colla  Grecia,  il  4  novembre
1908, ed approvata con la legge 10 giugno 1909, n. 358,  colla  quale
fu all'Italia assegnato un contingente di L.  540,800,000  in  monete
divisionarie di argento colla facolta' di utilizzare,  per  le  nuove
coniazioni, verghe  d'argento  fino  ad  un  terzo  delle  coniazioni
annuali ed al limite di L. 12 per abitante, ed al di  la'  di  questi
limiti con obbligo di procedere alla corrispondente demonetazione  di
scudi d'argento di conio nazionale; 
 
  Visto il R. decreto 2 settembre 1909,  n.  684,  che  stabiliva  il
reparto per tagli delle monete divisionarie di argento; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro,  di  concerto  col  ministro  di  agricoltura,  industria   e
commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La R. Zecca ai termini  dell'art.  1  della  Convenzione  monetaria
addizionale 4 novembre 1908, approvata colla legge 10 giugno 1909, n.
358, e' autorizzata a provvedere alla coniazione  di  nuovi  spezzati
d'argento per un valore nominale di L. 9 milioni, di cui 3 milioni in
pezzi da 2 lire e 6 milioni in pezzi da una lira.