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REGIO DECRETO 22 dicembre 1910, n. 927

Che sopprime taluni posti d'insegnante computisteria e calligrafia e ne istituisce altri in varie scuole tecniche del Regno. (010U0927)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-2-1911 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, e le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dal R. decreto 21 luglio 1910, n. 520;
Veduto il R. decreto 17 luglio 1910, che approva gli organici delle scuole medie dal 1° ottobre al 31 dicembre 1910;
Veduto il R. decreto 7 settembre 1910 con il quale vengono approvate alcune modificazioni ai detti ruoli organici nella parte concernente i posti del 3° ordine di ruoli nelle RR. scuole tecniche;
Considerato che in seguito al trasferimento di alcuni insegnanti del 3° ordine di ruoli nelle RR. scuole tecniche è necessario effettuare il passaggio delle rispettive cattedre non potendo le cattedre stesse essere aumentate, e deve perciò provvedersi alla necessaria variazione di organico;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Dal 1° ottobre 1910 nelle RR. scuole tecniche di Bergamo, di Asola e di Novara è soppresso un posto del 3° ordine di ruoli, gruppo B, per lo insegnamento della computisteria ed è invece istituito nelle RR. scuole tecniche di Augusta, di Forlì e di Pesaro.