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REGIO DECRETO 22 dicembre 1910, n. 927

Che sopprime taluni posti d'insegnante computisteria e calligrafia e ne istituisce altri in varie scuole tecniche del Regno. (010U0927)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-2-1911
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142; 
 
  Veduto il regolamento approvato con R. decreto 3  agosto  1908,  n.
623, e le modificazioni ed aggiunte ad esso apportate dal R.  decreto
21 luglio 1910, n. 520; 
 
  Veduto il R. decreto 17 luglio 1910, che approva gli organici delle
scuole medie dal 1° ottobre al 31 dicembre 1910; 
 
  Veduto il  R.  decreto  7  settembre  1910  con  il  quale  vengono
approvate alcune modificazioni ai detti ruoli  organici  nella  parte
concernente i posti del 3° ordine di ruoli nelle RR. scuole tecniche; 
 
  Considerato che in seguito al trasferimento  di  alcuni  insegnanti
del 3° ordine di  ruoli  nelle  RR.  scuole  tecniche  e'  necessario
effettuare il passaggio delle  rispettive  cattedre  non  potendo  le
cattedre stesse essere aumentate, e  deve  percio'  provvedersi  alla
necessaria variazione di organico; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dal 1° ottobre 1910 nelle RR. scuole tecniche di Bergamo, di  Asola
e di Novara e' soppresso un posto del 3° ordine di ruoli,  gruppo  B,
per lo insegnamento della computisteria ed e' invece istituito  nelle
RR. scuole tecniche di Augusta, di Forli' e di Pesaro.