stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 4 dicembre 1910, n. 921

Che autorizza la Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro a riassicurare parte delle indennità assicurate dalle Casse private o consorziali. (010U0921)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-2-1911 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 52 e 66 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni del lavoro;
Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1473, che approva la convenzione 18 febbraio 1883 fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio e gli Istituti che hanno concorso alla fondazione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai nel lavoro;
Veduta la legge 23 dicembre 1886, n. 4233, per la riforma della convenzione costitutiva predetta;
Veduti i verbali delle adunanze 21 giugno 1907 e 15 novembre 1909, nelle quali il Consiglio superiore della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni del lavoro delibera le condizioni generali della polizza di riassicurazione, in relazione alla disposizione degli articoli 52 e 66 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n. 51;
Veduta l'istanza della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai nel lavoro, in data 9 settembre 1910, con la quale essa chiede di essere autorizzata ad esercitare la riassicurazione di parte delle indennità assicurate dalle Casse private o consorziali e dai Sindacati di assicurazione mutua;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a riassicurare, a norma degli articoli 52 e 66 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, parte delle indennità assicurate dalle Casse private o consorziali e dai Sindacati di assicurazione mutua, costituiti ai termini e per gli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Raineri.

Visto, Il guardasigilli: Fani.