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REGIO DECRETO 4 dicembre 1910, n. 921

Che autorizza la Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro a riassicurare parte delle indennità assicurate dalle Casse private o consorziali. (010U0921)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1911
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 52 e 66 del regolamento 13 marzo 1904, n.  141,
per l'esecuzione della legge, testo unico, 31 gennaio  1904,  n.  51,
sugli infortuni del lavoro; 
 
  Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1473, che approva la  convenzione
18 febbraio  1883  fra  il  Ministero  di  agricoltura,  industria  e
commercio e gli Istituti che hanno  concorso  alla  fondazione  della
Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli  operai  nel
lavoro; 
 
  Veduta la legge 23 dicembre 1886, n. 4233,  per  la  riforma  della
convenzione costitutiva predetta; 
 
  Veduti i verbali delle adunanze 21 giugno 1907 e 15 novembre  1909,
nelle  quali  il  Consiglio  superiore  della  Cassa   nazionale   di
assicurazione per gli infortuni del  lavoro  delibera  le  condizioni
generali  della  polizza  di  riassicurazione,  in   relazione   alla
disposizione degli articoli 52 e 66 del regolamento 13 marzo 1904, n.
141, per l'esecuzione della legge, testo unico, 31 gennaio  1904,  n.
51; 
 
  Veduta l'istanza della Cassa nazionale  di  assicurazione  per  gli
infortuni degli operai nel lavoro, in data 9 settembre 1910,  con  la
quale  essa  chiede  di   essere   autorizzata   ad   esercitare   la
riassicurazione di parte  delle  indennita'  assicurate  dalle  Casse
private o consorziali e dai Sindacati di assicurazione mutua; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli  operai
sul lavoro e' autorizzata a riassicurare, a norma degli articoli 52 e
66 del regolamento 13 marzo 1904,  n.  141,  parte  delle  indennita'
assicurate dalle Casse private  o  consorziali  e  dai  Sindacati  di
assicurazione mutua, costituiti ai termini e per  gli  effetti  della
legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli  infortuni  degli
operai sul lavoro. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Raineri. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.