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REGIO DECRETO 16 maggio 1909, n. 882

Per la corresponsione delle retribuzioni annue agli insegnanti delle scuole tecniche serali di Genova. (009U0882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-8-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. brevetto del 28 novembre 1846 col quale vennero istituite in Genova le «Scuole tecniche serali»;
Veduta la legge 6 luglio 1862, n. 680 (art. 41), con la quale la spesa relativa al mantenimento delle suddette scuole tecniche serali, venne assunta a carico dello Stato, avendo la Camera di commercio di Genova rinunziato in favore del Governo al diritto che essa aveva di percepire la totalità del prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime;
Veduto il R. decreto 1 ottobre 1865, n. 2577 (art. 2, quadro C), col quale venne stabilito il primo ruolo organico delle suddette scuole tecniche serali;
Veduti i R.R. decreti 26 aprile 1891, n. 277; 25 aprile 1895, n. 370; 23 febbraio 1902, n. 83; coi quali vennero successivamente fissati i ruoli organici degli Istituti tecnici e nautici, mantenendosi separato quello delle scuole tecniche serali di Genova;
Veduto l'art. 2 del citato R. decreto 23 febbraio 1902, n. 83;
Considerato che queste due ultime leggi hanno riferimento soltanto agli insegnanti delle scuole medie governative (classiche, tecniche e normali), e che le scuole tecniche serali di Genova non appartengono ad alcuna delle scuole medie, ma sono una istituzione scolastica autonoma, regolata dalla su riferita legge 6 luglio 1862;
Ritenuta perciò la necessità di ripristinare, per le scuole tecniche serali di Genova, il ruolo organico separato distaccando le relative cattedre da quelle che figurano nel ruolo organico dell'Istituto tecnico di Genova;
Veduto il Nostro decreto 27 settembre 1908, che stabilisce gli organici delle scuole medie per l'anno scolastico 1908-909;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Dal luglio 1909 le retribuzioni annue per gli insegnamenti nelle «Scuole tecniche serali» di Genova verranno corrisposte nella stessa misura stabilita dall'art. 2 del Nostro decreto 23 febbraio 1902, precedentemente all'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, come alla seguente:

Tabella organica.

Parte di provvedimento in formato grafico

(Tabella pubblicata nella Raccolta ufficiale - anno 1909 - Volume Settimo)