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REGIO DECRETO 16 maggio 1909, n. 882

Per la corresponsione delle retribuzioni annue agli insegnanti delle scuole tecniche serali di Genova. (009U0882)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-8-1910
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. brevetto  del  28  novembre  1846  col  quale  vennero
istituite in Genova le «Scuole tecniche serali»; 
 
  Veduta la legge 6 luglio 1862, n. 680 (art. 41), con  la  quale  la
spesa relativa al mantenimento delle suddette scuole tecniche serali,
venne assunta a carico dello Stato, avendo la Camera di commercio  di
Genova rinunziato in favore del Governo al diritto che essa aveva  di
percepire la totalita' del prodotto della tassa  sulle  assicurazioni
marittime; 
 
  Veduto il R. decreto 1 ottobre 1865, n. 2577 (art.  2,  quadro  C),
col quale venne stabilito il  primo  ruolo  organico  delle  suddette
scuole tecniche serali; 
 
  Veduti i R.R. decreti 26 aprile 1891, n. 277; 25  aprile  1895,  n.
370; 23 febbraio 1902,  n.  83;  coi  quali  vennero  successivamente
fissati  i  ruoli  organici  degli  Istituti   tecnici   e   nautici,
mantenendosi separato quello delle scuole tecniche serali di Genova; 
 
  Veduto l'art. 2 del citato R. decreto 23 febbraio 1902, n. 83; 
 
  Vedute le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142; 
 
  Considerato che queste due ultime leggi hanno riferimento  soltanto
agli insegnanti delle scuole medie governative (classiche, tecniche e
normali), e che le scuole tecniche serali di Genova non  appartengono
ad alcuna delle scuole medie,  ma  sono  una  istituzione  scolastica
autonoma, regolata dalla su riferita legge 6 luglio 1862; 
 
  Ritenuta percio' la  necessita'  di  ripristinare,  per  le  scuole
tecniche serali di Genova, il ruolo organico separato distaccando  le
relative  cattedre  da  quelle  che  figurano  nel   ruolo   organico
dell'Istituto tecnico di Genova; 
 
  Veduto il Nostro decreto 27  settembre  1908,  che  stabilisce  gli
organici delle scuole medie per l'anno scolastico 1908-909; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dal luglio 1909 le retribuzioni annue per  gli  insegnamenti  nelle
«Scuole tecniche serali» di Genova verranno corrisposte nella  stessa
misura stabilita dall'art. 2 del Nostro  decreto  23  febbraio  1902,
precedentemente all'applicazione della legge 8 aprile 1906,  n.  142,
come alla seguente: 
 
                          Tabella organica. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
(Tabella pubblicata nella Raccolta ufficiale -  anno  1909  -  Volume
                              Settimo)