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LEGGE 10 luglio 1910, n. 455

Norme per gli ordini dei sanitari. (010U0455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-8-1910 al: 15-12-2009
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Art. 1



In ogni Provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti inscritti negli albi corrispondenti.
Ove il numero degli inscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della Provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di sanità.