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LEGGE 10 luglio 1910, n. 455

Norme per gli ordini dei sanitari. (010U0455)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-8-1910
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  In ogni Provincia sono costituiti gli Ordini dei  medici-chirurghi,
dei veterinari e dei farmacisti inscritti negli albi  corrispondenti.
Ove il numero degli inscritti in  un  albo  non  arrivi  a  quindici,
l'albo stesso sara' riunito a quello  della  Provincia  finitima  che
sara' indicata dal Consiglio superiore di sanita'.