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REGIO DECRETO 18 febbraio 1909, n. 100

Che incarica la Commissione centrale, di cui all'art. 101 del testo unico della legge 7 maggio 1908, n. 248, di eseguire gli accertamenti e le liquidazioni per il riparto dei proventi destinati ai Comuni danneggiati dal terremoto, e nomina di due funzionari governativi addetti alla medesima Commissione. (009U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1909 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo secondo della legge 12 gennaio n. 12, che domanda al Nostro Governo di ripartire lo ammontare dei proventi straordinari ivi considerati a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;
Ritenuta la convenienza di affidare l'incarico di fare le proposte relative alla stessa Commissione che ha il mandato di accertare e liquidare le quote di concorso dovute ai Comuni in virtù della legge 24 marzo 1907, n. 116, aggregandovi due rappresentanti del Ministero del tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri

delle

finanze e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Commissione centrale, di cui all'art. 101 del tosto unico della legge 7 maggio 1908, n. 248, è incaricata di eseguire gli accertamenti e le liquidazioni per il riparto dei proventi previsti dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, tenendo conto, nella determinazione delle somme occorrenti a pareggiare i bilanci, delle differenze di sovrimposta da corrispondersi dallo Stato, a norma dell'art. 8 della succitata legge, delle riduzioni dei canoni daziari consentite dall'art. 10 della legge stessa, nonché di ogni altro contributo, concorso o rimborso spettante alle Provincie o ai Comuni in forza delle leggi in vigore.

Per gli accertamenti e le liquidazioni di cui sopra sono aggregati alla predetta Commissione due funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione, designati dal Ministero del tesero nel personale della Direzione generale del tesoro e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

La Commissione può richiedere alle Amministrazioni governative, provinciali e comunali notizie e documenti è può altresì promuovere dal Ministero dell'interno speciali ricerche ed istruttorie presso gli uffici dello Provincie e dei Comuni danneggiati.