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REGIO DECRETO 18 febbraio 1909, n. 100

Che incarica la Commissione centrale, di cui all'art. 101 del testo unico della legge 7 maggio 1908, n. 248, di eseguire gli accertamenti e le liquidazioni per il riparto dei proventi destinati ai Comuni danneggiati dal terremoto, e nomina di due funzionari governativi addetti alla medesima Commissione. (009U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-3-1909
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo secondo della legge 12 gennaio n. 12, che  domanda
al Nostro Governo di ripartire lo ammontare dei proventi straordinari
ivi considerati a favore delle Provincie e dei Comuni danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908; 
 
  Ritenuta la convenienza di affidare l'incarico di fare le  proposte
relative alla stessa Commissione che ha il  mandato  di  accertare  e
liquidare le quote di concorso dovute ai Comuni in virtu' della legge
24 marzo 1907, n. 116, aggregandovi due rappresentanti del  Ministero
del tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
dell'interno, di concerto coi ministri 
 
  delle finanze e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Commissione centrale, di cui all'art. 101 del tosto unico  della
legge  7  maggio  1908,  n.  248,  e'  incaricata  di  eseguire   gli
accertamenti e le liquidazioni per il riparto dei  proventi  previsti
dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, tenendo conto,  nella
determinazione delle somme occorrenti a pareggiare i  bilanci,  delle
differenze di sovrimposta da  corrispondersi  dallo  Stato,  a  norma
dell'art. 8 della succitata legge, delle riduzioni dei canoni daziari
consentite dall'art. 10 della legge stessa,  nonche'  di  ogni  altro
contributo, concorso o rimborso spettante alle Provincie o ai  Comuni
in forza delle leggi in vigore. 
 
  Per gli accertamenti e le liquidazioni di cui sopra sono  aggregati
alla predetta Commissione due funzionari di  grado  non  inferiore  a
quello di direttore capo di divisione, designati  dal  Ministero  del
tesero nel personale della Direzione  generale  del  tesoro  e  della
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. 
 
  La Commissione puo' richiedere  alle  Amministrazioni  governative,
provinciali  e  comunali  notizie  e  documenti  e'   puo'   altresi'
promuovere  dal   Ministero   dell'interno   speciali   ricerche   ed
istruttorie  presso  gli  uffici  dello  Provincie   e   dei   Comuni
danneggiati.