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REGIO DECRETO 10 dicembre 1908, n. 820

Che approva l'annesso regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (008U0820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-8-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 5 ottobre 1903, n. 411, col quale veniva approvato il regolamento che stabilisce le norme per l'ammissione degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, per la loro permanenza in servizio e per la cessazione dal servizio stesso;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, num. 70;
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, che apporta modificazioni al citato testo unico della legge sulle pensioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il regolamento sopra citato per gli operai borghesi è abrogato e sostituito da quello qui unito, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.