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REGIO DECRETO 10 dicembre 1908, n. 820

Che approva l'annesso regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra. (008U0820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-8-1908
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5  ottobre  1903,  n.  411,  col  quale  veniva
approvato il regolamento che stabilisce  le  norme  per  l'ammissione
degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra,  per  la
loro permanenza in servizio e per la cessazione dal servizio stesso; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, num. 70; 
 
  Vista la legge 15 luglio 1906, n. 360, che apporta modificazioni al
citato testo unico della legge sulle pensioni; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il regolamento sopra citato per gli operai borghesi e'  abrogato  e
sostituito  da  quello  qui  unito,  firmato,  d'ordine  Nostro,  dal
ministro della guerra.