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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 750

Disposizioni per agevolare le operazioni di trasferimento e di tramutamento delle rendite nominative. (008U0750)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-1-1909 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per la traslazione delle rendite nominative del Debito pubblico e per il loro tramutamento al portatore, il consenso deve essere dato dal titolare o dai suoi eredi od aventi causa, direttamente o da persona delegata con procura in forma autentica, o con firma autenticata, in uno dei seguenti modi:

1° mediante atto pubblico notarile, o giudiziale o amministrativo;

2° mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio;

3° mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una Intendenza di finanza con la firma del dichiarante autenticata da un agente di cambio o da un notaio, specialmente accreditati per le operazioni di debito pubblico.

Potrà altresì il consenso essere prestato personalmente dal titolare mediante dichiarazione fatta a tergo del certificato con firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio.

L'ufficiale che eseguisce l'autenticazione deve certificare anche la identità personale e la capacità giuridica dei firmatari.

In ogni caso, si dovrà fare il deposito dei certificati di rendita di cui si chieda la traslazione o il tramutamento.