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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 750

Disposizioni per agevolare le operazioni di trasferimento e di tramutamento delle rendite nominative. (008U0750)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-1-1909
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la traslazione delle rendite nominative del Debito  pubblico  e
per il loro tramutamento al portatore, il consenso deve  essere  dato
dal titolare o dai suoi eredi od  aventi  causa,  direttamente  o  da
persona  delegata  con  procura  in  forma  autentica,  o  con  firma
autenticata, in uno dei seguenti modi: 
 
    1°   mediante   atto   pubblico   notarile,   o   giudiziale    o
amministrativo; 
 
    2° mediante scrittura privata a firma autenticata da notaio; 
 
    3° mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale  del
debito pubblico o presso una Intendenza di finanza con la  firma  del
dichiarante autenticata da un  agente  di  cambio  o  da  un  notaio,
specialmente accreditati per le operazioni di debito pubblico. 
 
  Potra' altresi'  il  consenso  essere  prestato  personalmente  dal
titolare mediante dichiarazione fatta a  tergo  del  certificato  con
firma autenticata da un agente di cambio accreditato o da un notaio. 
 
  L'ufficiale che eseguisce l'autenticazione deve  certificare  anche
la identita' personale e la capacita' giuridica dei firmatari. 
 
  In ogni caso, si dovra' fare il deposito dei certificati di rendita
di cui si chieda la traslazione o il tramutamento.