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REGIO DECRETO 22 dicembre 1907, n. 842

Che sostituisce alcuni articoli del regolamento pel corpo delle guardie di città. (007U0842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli

articoli 14 e 76 del titolo primo del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città, approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367, sono sostituiti i seguenti: TITOLO I.

Art. 1

Art. 14.

In casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti, il Ministero potrà accordare la dispensa dal limite massimo dell'età e dal minimo della statura, purché questa non sia inferiore a metri 1.63 e l'età non superi gli anni 35.

In linea affatto eccezionale, a colmare gli attuali vuoti esistenti nell'organico delle guardie di città, il limite minimo della statura viene portato da metri 1.63 a metri 1.60.

Art. 76.

Gli ufficiali, i graduati, le guardie scelte, le guardie e gli agenti sedentari non possono contrarre matrimonio, senza il permesso del Ministero.

Tale permesso, dovendo ritenersi come premio, non può essere accordato che a coloro i quali abbiano serbato sempre irreprensibile condotta, distinguendosi anche per servizi resi all'Amministrazione ed è implicitamente subordinato ai requisiti di moralità da parte della sposa.

Per gli ufficiali, i marescialli ed agenti sedentari non vi è obbligo di costituzione di dote.

I brigadieri, i sottobrigadieri, le guardie scelte e le guardie non possono ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, se non dimostrino di possedere, in solido con la sposa, un'annua determinata rendita libera, in titoli del debito pubblico, ovvero su beni immobili, osservate pei titoli, come per gli stabili le necessarie formalità, in ordine al vincolo a favore dell'Amministrazione.

Tale rendita viene stabilita:

1° per i brigadieri in annue lire 100;

2° per i sottobrigadieri in annue lire 150;

3° per le guardie scelte e guardie in annue lire 200.

L'annuo assegno annesso alla medaglia d'argento al valore militare, di cui lo agente fosse eventualmente insignito, sarà cumulato ai redditi, come sopra richiesti, per la costituzione di dote.

Agli agenti vedovi con prole minorenne, può essere accordata l'autorizzazione a passare a seconde nozze, anche senza costituzione di dote.

I brigadieri, i sottobrigadieri, le guardie scelte e le guardie, dopo dieci anni di effettivo servizio nel corpo, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza obbligo di costituzione di dote.

Il numero complessivo degli agenti ammogliati, esclusi i marescialli e gli agenti sedentari, non potrà oltrepassare il trenta per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.