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REGIO DECRETO 22 dicembre 1907, n. 842

Che sostituisce alcuni articoli del regolamento pel corpo delle guardie di città. (007U0842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-3-1908
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 8 della legge 30 dicembre 1906, n. 648; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Agli articoli 14  e  76  del  titolo  primo  del  testo  unico  del
regolamento pel corpo delle  guardie  di  citta',  approvato  con  R.
decreto 27 giugno 1907, n. 367, sono sostituiti i seguenti: 
 
                              TITOLO I. 
 
                              Art. 14. 
 
  In casi speciali  e  quando  concorrano  gli  altri  requisiti,  il
Ministero potra' accordare la dispensa dal limite massimo dell'eta' e
dal minimo della statura, purche' questa non sia  inferiore  a  metri
1.63 e l'eta' non superi gli anni 35. 
 
  In linea affatto eccezionale, a colmare gli attuali vuoti esistenti
nell'organico delle guardie di citta', il limite minimo della statura
viene portato da metri 1.63 a metri 1.60. 
 
                              Art. 76. 
 
  Gli ufficiali, i graduati, le guardie  scelte,  le  guardie  e  gli
agenti sedentari non possono contrarre matrimonio, senza il  permesso
del Ministero. 
 
  Tale permesso, dovendo  ritenersi  come  premio,  non  puo'  essere
accordato che a coloro i quali abbiano serbato sempre  irreprensibile
condotta, distinguendosi anche per servizi  resi  all'Amministrazione
ed e' implicitamente subordinato ai requisiti di moralita'  da  parte
della sposa. 
 
  Per gli ufficiali, i marescialli ed  agenti  sedentari  non  vi  e'
obbligo di costituzione di dote. 
 
  I brigadieri, i sottobrigadieri, le guardie scelte e le guardie non
possono ottenere l'autorizzazione  a  contrarre  matrimonio,  se  non
dimostrino di possedere, in solido con la sposa, un'annua determinata
rendita libera,  in  titoli  del  debito  pubblico,  ovvero  su  beni
immobili, osservate pei titoli, come per gli  stabili  le  necessarie
formalita', in ordine al vincolo a favore dell'Amministrazione. 
 
  Tale rendita viene stabilita: 
 
    1° per i brigadieri in annue lire 100; 
 
    2° per i sottobrigadieri in annue lire 150; 
 
    3° per le guardie scelte e guardie in annue lire 200. 
 
  L'annuo assegno annesso alla medaglia d'argento al valore militare,
di cui lo agente fosse eventualmente  insignito,  sara'  cumulato  ai
redditi, come sopra richiesti, per la costituzione di dote. 
 
  Agli agenti vedovi  con  prole  minorenne,  puo'  essere  accordata
l'autorizzazione a passare a seconde nozze, anche senza  costituzione
di dote. 
 
  I brigadieri, i sottobrigadieri, le guardie scelte  e  le  guardie,
dopo dieci anni di  effettivo  servizio  nel  corpo,  possono  essere
autorizzati a contrarre matrimonio senza obbligo di  costituzione  di
dote. 
 
  Il  numero  complessivo  degli   agenti   ammogliati,   esclusi   i
marescialli e gli agenti sedentari, non potra' oltrepassare il trenta
per cento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.