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REGIO DECRETO 26 dicembre 1907, n. 843

Che ripartisce per vari Comuni il canone daziario di abbonamento ai dazi di consumo. (007U0843)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-2-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Nostri decreti 10 e 31 dicembre 1905, n. 642 e 644, coi quali furono approvati i canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi pei comuni delle provincie di Livorno e di Porto Maurizio.
Vista la legge 29 marzo 1906, n. 94 colla quale dal comune di Portolongone (provincia di Livorno) fu staccata la frazione di Capoliveri che venne costituita in Comune autonomo;
Visto il Nostro decreto 4 aprile 1907 n. CLIV, col quale dal Comune di Piani (provincia di Porto Maurizio) venne distaccata la frazione Caramagna, che venne aggregata al comune di Caramagna Ligure;
Vista la relazione della Commissione centrale che ha determinato le variazioni da apportarsi ai canoni daziari dei suindicati Comuni per effetto delle accennate modificazioni nella circoscrizione territoriale;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il canone daziario governativo in corso per il comune di Portolongone nella somma di annue lire settemila (L. 7000) è ripartito nel seguente modo:

Comune di Portolongone L. 3500

Id. di Capoliveri » 3500