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REGIO DECRETO 26 dicembre 1907, n. 843

Che ripartisce per vari Comuni il canone daziario di abbonamento ai dazi di consumo. (007U0843)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-2-1908
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti 10 e 31 dicembre 1905, n.  642  e  644,  coi
quali furono approvati i canoni di abbonamento  ai  dazi  di  consumo
governativi  pei  comuni  delle  provincie  di  Livorno  e  di  Porto
Maurizio. 
 
  Vista la legge 29 marzo 1906, n.  94  colla  quale  dal  comune  di
Portolongone (provincia  di  Livorno)  fu  staccata  la  frazione  di
Capoliveri che venne costituita in Comune autonomo; 
 
  Visto il Nostro decreto 4 aprile 1907 n. CLIV, col quale dal Comune
di Piani (provincia di Porto Maurizio) venne distaccata  la  frazione
Caramagna, che venne aggregata al comune di Caramagna Ligure; 
 
  Visto l'art. 8, lettera c) della legge 6 luglio 1905, n. 323; 
 
  Vista la relazione della Commissione centrale che ha determinato le
variazioni da apportarsi ai canoni daziari dei suindicati Comuni  per
effetto   delle   accennate   modificazioni   nella    circoscrizione
territoriale; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  canone  daziario  governativo  in  corso  per  il   comune   di
Portolongone nella  somma  di  annue  lire  settemila  (L.  7000)  e'
ripartito nel seguente modo: 
 
                Comune di Portolongone L. 3500 
 
                  Id.  di Capoliveri   »  3500