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REGIO DECRETO 1 dicembre 1907, n. 845

Che abroga l'art. 2 del decreto relativo alle indennità per gli aiuto-contabili dei RR. arsenali e cantieri marittimi. (007U0845)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-2-1908 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1904, n. 236 ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 15 dicembre stesso anno, n. 719;

Visto il regolamento 20 giugno 1895 per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri della R. marina;

Visto il R. decreto 15 agosto 1905, n. 480 che assegna una indennità annua di responsabilità agli aiutocontabili incaricati delle funzioni di economo di officina presso i RR. arsenali e cantieri marittimi;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2° del suddetto decreto 15 agosto 1905, n. 480 è abrogato.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. Mirabello.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.