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REGIO DECRETO 1 dicembre 1907, n. 845

Che abroga l'art. 2 del decreto relativo alle indennità per gli aiuto-contabili dei RR. arsenali e cantieri marittimi. (007U0845)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-2-1908
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 giugno 1904, n. 236 ed il regolamento per  la  sua
esecuzione approvato con R. decreto 15 dicembre stesso anno, n. 719; 
 
  Visto il regolamento 20 giugno 1895 per il servizio delle direzioni
dei lavori e per la contabilita' del materiale  nei  RR.  arsenali  e
cantieri della R. marina; 
 
  Visto il R.  decreto  15  agosto  1905,  n.  480  che  assegna  una
indennita' annua di responsabilita'  agli  aiutocontabili  incaricati
delle funzioni di  economo  di  officina  presso  i  RR.  arsenali  e
cantieri marittimi; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  L'art. 2° del suddetto decreto 15 agosto 1905, n. 480 e' abrogato. 
 
  Il presente decreto avra' effetto dal 1° gennaio 1908. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                        C. Mirabello. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.