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REGIO DECRETO 8 dicembre 1907, n. 840

Che approva l'annesso regolamento per le elezioni dei delegati delle associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione. (007U0840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  28-2-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni od imprese tontinario o di ripartizione;
Veduto l'art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 533, che modifica quella 26 gennaio 1902, sopra citata;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per le elezioni dei delegati di primo e di secondo grado delle Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione, composto di ventidue articoli, visto, d'ordino Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.