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REGIO DECRETO 8 dicembre 1907, n. 840

Che approva l'annesso regolamento per le elezioni dei delegati delle associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione. (007U0840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 28-2-1908
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 26  gennaio  1902,  n.  9,  sulle  Associazioni  od
imprese tontinario o di ripartizione; 
 
  Veduto l'art. 7 della legge 7 luglio 1907,  n.  533,  che  modifica
quella 26 gennaio 1902, sopra citata; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  stato   per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito regolamento per le elezioni  dei  delegati  di
primo e di secondo grado delle Associazioni od imprese  tontinarie  o
di ripartizione,  composto  di  ventidue  articoli,  visto,  d'ordino
Nostro, dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 dicembre 1907. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       F. Cocco-Ortu. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.