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LEGGE 22 dicembre 1907, n. 794

Relativa all'aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul Credito fondiario (007U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1908 al: 21-12-2008
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Art. 1



All'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge del 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente periodo:

«Purchè la somma complessiva fra capitale, interessi, accessori e contributo non sia aumentata».

Allo stesso art. 16 è aggiunto il seguente capoverso:

«Nelle conversioni di cui nel presente articolo, gli Istituti di credito fondiario hanno, dalla data della riduzione dell'interesse sui mutui corrispondenti, diritto a riscuotere dai mutuatari, oltre gli altri contributi di cui all'art. 3, anche il contributo per imposta di ricchezza mobile. Il pagamento di tale contributo è garantito dalle ipoteche già inscritte al tempo della concessione del mutuo».