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LEGGE 22 dicembre 1907, n. 794

Relativa all'aggiunta alla legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul Credito fondiario (007U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1908
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge del 22 dicembre 1905,
n. 592, e' aggiunto il seguente periodo: 
 
  «Purche' la somma complessiva fra capitale, interessi, accessori  e
contributo non sia aumentata». 
 
  Allo stesso art. 16 e' aggiunto il seguente capoverso: 
 
  «Nelle conversioni di cui nel presente articolo,  gli  Istituti  di
credito fondiario hanno, dalla data  della  riduzione  dell'interesse
sui mutui corrispondenti, diritto a riscuotere dai  mutuatari,  oltre
gli altri contributi di cui  all'art.  3,  anche  il  contributo  per
imposta di ricchezza mobile.  Il  pagamento  di  tale  contributo  e'
garantito dalle ipoteche gia' inscritte al  tempo  della  concessione
del mutuo».