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LEGGE 30 giugno 1907, n. 414

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale. (007U0414)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-7-1907 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per l'esercizio finanziario 1906-907 e per i successivi del bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, al capitolo 131 è aggiunta la somma di L. 50,000 da erogarsi in contributi ed assegni diversi occorrenti alla fondazione ed al mantenimento di scuole industriali, commerciali e di arte applicata all'industria; ed al capitolo 132 la somma di L. 50.000 per la sistemazione di laboratori e per officine e per l'acquisto di materiale didattico e tecnico a vantaggio delle scuole medesime.

Per l'esercizio finanziario 1907-908 e per i successivi del bilancio predetto, sul capitolo corrispondente al 131, sarà portato un nuovo aumento di L. 100,000.

Per l'esercizio finanziario 1908-909 e per i successivi, sul capitolo stesso, sarà portato un ulteriore aumento di L. 50,000.