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LEGGE 30 giugno 1907, n. 414

Provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale. (007U0414)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-7-1907
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per  l'esercizio  finanziario  1906-907  e  per  i  successivi  del
bilancio  della  spesa  del  Ministero  d'agricoltura,  industria   e
commercio, al capitolo 131 e' aggiunta  la  somma  di  L.  50,000  da
erogarsi in contributi ed assegni diversi occorrenti alla  fondazione
ed al mantenimento di  scuole  industriali,  commerciali  e  di  arte
applicata all'industria; ed al capitolo 132 la somma di L. 50.000 per
la sistemazione di laboratori e per  officine  e  per  l'acquisto  di
materiale didattico e tecnico a vantaggio delle scuole medesime. 
 
  Per  l'esercizio  finanziario  1907-908  e  per  i  successivi  del
bilancio predetto, sul capitolo corrispondente al 131, sara'  portato
un nuovo aumento di L. 100,000. 
 
  Per l'esercizio  finanziario  1908-909  e  per  i  successivi,  sul
capitolo stesso, sara' portato un ulteriore aumento di L. 50,000.