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REGIO DECRETO 23 dicembre 1906, n. 727

Che reca talune aggiunte agli articoli 9 e 31 del decreto 15 marzo 1906, n.90, riguardante l'ordinamento della R. scuola macchinisti (006U0727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1907 al: 24-4-1907
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1906, n. 90, che approva l'ordinamento della R. scuola macchinisti;

Visti gli articoli 9 e 31 dell'ordinamento stesso;

Considerata, in seguito ad esperimento fatto, l'opportunità di ripristinare il titolo di studio fra le condizioni cui debbono soddisfare i concorrenti all'ammissione nella scuola macchinisti;

Ritenuta l'opportunità di poter fornire agli allievi un corredo corrispondente alle esigenze della loro vita convittuale, sulla base tuttavia di quello prescritto per i comuni del corpo RR. equipaggi;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 9 del R. decreto 15 marzo 1906, n. 90, sopracitato, è aggiunto il seguente capoverso:

«f) abbiano ottenuto la licenza tecnica o la licenza ginnasiale, o il certificato di ammissione alla classe di istituto tecnico, o quello di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe di istituto nautico, oppure abbiano ottenuto in una delle scuole industriali di arti e mestieri o professionali indicate nella notificazione di concorso, il relativo certificato di licenza».

Il primo capoverso dell'art. 31 del medesimo R. decreto sopra citato è abrogato e sostituito dai seguenti:

«La divisa degli allievi è uguale a quella dei Comuni del corpo RR. equipaggi con l'aggiunta sulle maniche dello speciale distintivo stabilito per gli allievi macchinisti nell'album delle divise.

«Il Ministero ha facoltà di introdurre quelle modificazioni nella composizione del corredo che ritiene consigliabili, date le speciali condizioni in cui si trovano gli allievi inerentemente alla loro vita convittuale.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

C. Mirabello.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.