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REGIO DECRETO 23 dicembre 1906, n. 727

Che reca talune aggiunte agli articoli 9 e 31 del decreto 15 marzo 1906, n.90, riguardante l'ordinamento della R. scuola macchinisti (006U0727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1907
al: 24-4-1907
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 15 marzo 1906, n. 90, che approva l'ordinamento
della R. scuola macchinisti; 
 
  Visti gli articoli 9 e 31 dell'ordinamento stesso; 
 
  Considerata, in seguito ad  esperimento  fatto,  l'opportunita'  di
ripristinare il titolo  di  studio  fra  le  condizioni  cui  debbono
soddisfare i concorrenti all'ammissione nella scuola macchinisti; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di poter fornire agli  allievi  un  corredo
corrispondente alle esigenze della loro vita convittuale, sulla  base
tuttavia di quello prescritto per i comuni del corpo RR. equipaggi; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'art. 9 del R. decreto 15 marzo 1906,  n.  90,  sopracitato,  e'
aggiunto il seguente capoverso: 
 
      «f)  abbiano  ottenuto  la  licenza  tecnica   o   la   licenza
ginnasiale, o il certificato di ammissione alla  classe  di  istituto
tecnico, o quello di passaggio dalla 1ª alla 2ª  classe  di  istituto
nautico, oppure abbiano ottenuto in una delle scuole  industriali  di
arti e mestieri  o  professionali  indicate  nella  notificazione  di
concorso, il relativo certificato di licenza». 
 
  Il primo capoverso dell'art.  31  del  medesimo  R.  decreto  sopra
citato e' abrogato e sostituito dai seguenti: 
 
  «La divisa degli allievi e' uguale a quella dei  Comuni  del  corpo
RR. equipaggi con l'aggiunta sulle maniche dello speciale  distintivo
stabilito per gli allievi macchinisti nell'album delle divise. 
 
  «Il Ministero ha facolta' di introdurre quelle modificazioni  nella
composizione del corredo che ritiene consigliabili, date le  speciali
condizioni in cui si trovano gli allievi inerentemente alla loro vita
convittuale.» 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1906. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                        C. Mirabello. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Gallo.