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REGIO DECRETO 30 dicembre 1906, n. 723

Approvazione col 31 dicembre 1906 delle disposizioni contenute nella legge 8 aprile 1906, n. 141, sugli insegnanti delle scuole medie pareggiate. (006U0723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-2-1907 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduto l'art. 24 della legge 8 aprile 1906, n. 141;

Veduti i Nostri decreti 29 luglio 1906, n. 469, 28 agosto 1906, n. 512, e 21 ottobre 1906, n. 588, coi quali si ordinava l'entrata in vigore, dalla data dei decreti stessi, delle disposizioni riguardanti gl'insegnanti delle scuole medie pareggiate, e di quelle contenute negli articoli 7, 15, 16, 17 e 18 della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le altre disposizioni contenute nella legge 8 aprile 1906, n. 141, avranno vigore dal 31 dicembre 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Rava.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.