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REGIO DECRETO 30 dicembre 1906, n. 723

Approvazione col 31 dicembre 1906 delle disposizioni contenute nella legge 8 aprile 1906, n. 141, sugli insegnanti delle scuole medie pareggiate. (006U0723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-1907
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
  RE D' ITALIA 
 
  Veduto l'art. 24 della legge 8 aprile 1906, n. 141; 
 
  Veduti i Nostri decreti 29 luglio 1906, n. 469, 28 agosto 1906,  n.
512, e 21 ottobre 1906, n. 588, coi quali si  ordinava  l'entrata  in
vigore, dalla data dei decreti stessi, delle disposizioni riguardanti
gl'insegnanti delle scuole medie pareggiate, e  di  quelle  contenute
negli articoli 7, 15, 16, 17 e 18 della predetta legge; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Tutte le altre disposizioni contenute nella legge 8 aprile 1906, n.
141, avranno vigore dal 31 dicembre 1906. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1906. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giolitti. 
                                                            Rava.     
 
  Visto, Il guardasigilli: Gallo.