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REGIO DECRETO 3 dicembre 1905, n. 662

Concernente l'emissione dei mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero d'agricoltura, industria e commercio (005U0662)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-6-1906 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 26 novembre 1896, n. 513, portante uniformi discipline per la gestione degli economi-cassieri delle varie amministrazioni centrali;
Visto il Nostro decreto 29 maggio 1898, n. 206, che dà facoltà agli economi-cassieri dei Ministeri di corrispondere senza indugio i sussidi aventi carattere di urgenza concessi sui rispettivi bilanci dei singoli Ministeri;
Ritenuto che per le speciali esigenze del Ministero di agricoltura, industria e commercio, occorre che il suo cassiere sia messo in grado di far fronte alle minute spese di posta, nonché, nei casi di urgenza, alle spese per indennità e rimborsi agl' impiegati del Ministero per ispezioni e missioni all' interno ed all'estero ed ai membri del Comitato e Consiglio del lavoro per intervento alle sedute ed eventuali missioni ed alle spese da sostenersi in economia per Mostre, Esposizioni e Congressi; per le quali tutte non è sempre possibile provvedere con mandati diretti e senza intralcio e danno del servizio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Oltre che per le spese di cui al R. decreto 26 novembre 1896, n. 513, e al R. decreto 29 maggio 1898, n. 206, potranno essere tratti mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

a) sul capitolo delle spese di posta;

b) sul capitolo per ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, e rappresentanze a Congressi ed a Esposizioni, nonché sui vari capitoli riguardanti indennità di missione agli impiegati del Ministero, osservata per i capitoli di carattere promiscuo, la norma di limitare, con espressa avvertenza sui mandati, la erogazione delle somme anticipate alle sole indennità predette;

c) sui capitoli per le spese ed indennità dell'Ufficio del lavoro, della Commissione consultiva per il Credito agrario e del Consiglio della previdenza, con l'espressa avvertenza di cui al comma precedente, e cioè, che le somme siano erogate solamente per le indennità da pagarsi ai membri dei Consigli stessi e del Comitato permanente del lavoro;

d) sui capitoli riguardanti: Mostre, Esposizioni e Congressi quando si presenti la necessità di fare spese in economia.