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REGIO DECRETO 3 dicembre 1905, n. 662

Concernente l'emissione dei mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero d'agricoltura, industria e commercio (005U0662)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-6-1906
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 26 novembre 1896, n. 513, portante uniformi
discipline  per  la  gestione  degli  economi-cassieri  delle   varie
amministrazioni centrali; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 maggio 1898, n. 206,  che  da'  facolta'
agli economi-cassieri dei Ministeri di corrispondere senza indugio  i
sussidi aventi carattere di urgenza concessi sui  rispettivi  bilanci
dei singoli Ministeri; 
 
  Ritenuto che per le speciali esigenze del Ministero di agricoltura,
industria e commercio, occorre che il suo cassiere sia messo in grado
di far fronte alle minute  spese  di  posta,  nonche',  nei  casi  di
urgenza, alle spese per indennita'  e  rimborsi  agl'  impiegati  del
Ministero per ispezioni e missioni all' interno ed all'estero  ed  ai
membri del Comitato e Consiglio del lavoro per intervento alle sedute
ed eventuali missioni ed alle spese da  sostenersi  in  economia  per
Mostre, Esposizioni e Congressi; per le quali  tutte  non  e'  sempre
possibile provvedere con mandati diretti e senza  intralcio  e  danno
del servizio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, industria e commercio,  di  concerto  con  quello  del
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Oltre che per le spese di cui al R. decreto 26  novembre  1896,  n.
513, e al R. decreto 29 maggio 1898, n. 206, potranno  essere  tratti
mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del Ministero
di agricoltura, industria e commercio; 
 
    a) sul capitolo delle spese di posta; 
 
    b)  sul  capitolo  per  ispezioni  e  missioni   all'interno   ed
all'estero, e rappresentanze a Congressi ed  a  Esposizioni,  nonche'
sui vari capitoli riguardanti indennita' di missione  agli  impiegati
del Ministero, osservata per i capitoli di  carattere  promiscuo,  la
norma di limitare, con espressa avvertenza sui mandati, la erogazione
delle somme anticipate alle sole indennita' predette; 
 
    c) sui capitoli per  le  spese  ed  indennita'  dell'Ufficio  del
lavoro, della Commissione consultiva per il  Credito  agrario  e  del
Consiglio della previdenza, con l'espressa avvertenza di cui al comma
precedente, e cioe', che le somme  siano  erogate  solamente  per  le
indennita' da pagarsi ai membri dei Consigli stessi  e  del  Comitato
permanente del lavoro; 
 
    d) sui capitoli  riguardanti:  Mostre,  Esposizioni  e  Congressi
quando si presenti la necessita' di fare spese in economia.