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LEGGE 29 marzo 1906, n. 100

Che istituisce presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario. (006U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-4-1906 al: 26-12-1919
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Art. 1



È instituita presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario col titolo «Credito agrario del Banco di Sicilia.»

I fondi occorrenti per tale sezione sono costituiti:

a) da un fondo iniziale di L. 3,000.000 fornito dal Banco di Sicilia:

b) da una anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale, di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo, sino alla somma di L. 2,000,000 e, in ogni caso, non eccedenti i due decimi dei depositi a risparmio della Cassa;

c) da tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, di cui nell'art. 4.