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LEGGE 29 marzo 1906, n. 100

Che istituisce presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario. (006U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-4-1906
al: 26-12-1919
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  instituita  presso  il  Banco  di  Sicilia  una   sezione   per
l'esercizio del credito agrario col titolo «Credito agrario del Banco
di Sicilia.» 
 
  I fondi occorrenti per tale sezione sono costituiti: 
 
    a) da un fondo iniziale di L.  3,000.000  fornito  dal  Banco  di
Sicilia: 
 
    b) da una anticipazione in conto corrente fruttifero  data  dalla
Cassa centrale, di  risparmio  Vittorio  Emanuele  per  le  provincie
siciliane in Palermo, sino alla somma di  L.  2,000,000  e,  in  ogni
caso, non eccedenti i due  decimi  dei  depositi  a  risparmio  della
Cassa; 
 
    c) da tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del  Banco
di Sicilia, di cui nell'art. 4.