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REGIO DECRETO 26 ottobre 1903, n. 554

Che stabilisce la Convenzione postale marittima per le isole di Lipari e Vulcano. (003U0554)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1904 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto coi Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata, con effetto dal 1° novembre 1903, la dichiarazione qui unita colla quale la Società Siciliana di Navigazione cede à sensi della precitata legge dell'8 luglio 1893, n. 355, all'armatore signor Francesco La Cava di Lipari, parte della linea di cui all'articolo 2° della convenzione annessa alla legge stessa, e precisamente il tratto Lipari-Rinella-Filicudi-Alicudi-Filicudi-Rinella-Santa Marina-Lipari, nonché l'approdo a Vulcano, rinunziando a L. 4700 (lire quattromilasettecento) annue sulla propria sovvenzione complessiva in data del 30 settembre 1903.