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REGIO DECRETO 26 ottobre 1903, n. 554

Che stabilisce la Convenzione postale marittima per le isole di Lipari e Vulcano. (003U0554)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-3-1904
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi del 22 aprile 1893, n. 195 e dell'8 luglio 1903,  n.
355; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste
ed i Telegrafi, di concerto coi Ministri di Agricoltura, Industria  e
Commercio, delle Finanze e del Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata, con effetto dal 1° novembre  1903,  la  dichiarazione
qui unita colla quale la Societa' Siciliana di  Navigazione  cede  a'
sensi della precitata legge dell'8 luglio 1893, n. 355,  all'armatore
signor Francesco  La  Cava  di  Lipari,  parte  della  linea  di  cui
all'articolo 2°  della  convenzione  annessa  alla  legge  stessa,  e
precisamente                        il                         tratto
Lipari-Rinella-Filicudi-Alicudi-Filicudi-Rinella-Santa Marina-Lipari,
nonche'  l'approdo  a  Vulcano,   rinunziando   a   L.   4700   (lire
quattromilasettecento) annue sulla propria sovvenzione complessiva in
data del 30 settembre 1903.