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REGIO DECRETO 27 dicembre 1903, n. 545

Disposizione circa la nomina dei Commissari governativi che fanno parte della Giunta di vigilanza per gli Istituti tecnici e nautici. (003U0545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1904 al: 16-10-1920
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge organica 13 novembre 1859, n. 3725, sulla Pubblica Istruzione;

Veduto il R. decreto 2 settembre 1880;

Veduto l'articolo 29 del Regolamento generale per gli Istituti tecnici, approvato con R. decreto 21 giugno 1885;

Veduto il Nostro decreto 22 ottobre 1903, n. 437;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla scadenza delle nomine dei Commissari governativi che fanno parte delle Giunte di vigilanza per gli Istituti tecnici e nautici, qualora non siano confermati i Commissari uscenti, il primo posto risultante sarà riservato al R. Provveditore agli Studi della provincia.

Questa disposizione non si applicherà nel caso in cui l'Istituto non risieda nel capoluogo di provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.