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REGIO DECRETO 27 dicembre 1903, n. 545

Disposizione circa la nomina dei Commissari governativi che fanno parte della Giunta di vigilanza per gli Istituti tecnici e nautici. (003U0545)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-2-1904
al: 16-10-1920
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge organica 13 novembre 1859, n. 3725, sulla  Pubblica
Istruzione; 
 
  Veduto il R. decreto 2 settembre 1880; 
 
  Veduto l'articolo 29 del  Regolamento  generale  per  gli  Istituti
tecnici, approvato con R. decreto 21 giugno 1885; 
 
  Veduto il Nostro decreto 22 ottobre 1903, n. 437; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Alla scadenza delle nomine dei  Commissari  governativi  che  fanno
parte delle Giunte di vigilanza per gli Istituti tecnici  e  nautici,
qualora non siano confermati i Commissari  uscenti,  il  primo  posto
risultante sara'  riservato  al  R.  Provveditore  agli  Studi  della
provincia. 
 
  Questa disposizione non si applichera' nel caso in  cui  l'Istituto
non risieda nel capoluogo di provincia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1903. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Orlando. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.