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REGIO DECRETO 24 dicembre 1903, n. 522

Che estende l'importazione temporanea concessa per gli zuccheri nella fabbricazione dei canditi a quelli destinati alla preparazione di tutti gli altri prodotti a base di zucchero. (003U0522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1904 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col R. decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, col quale è data facoltà al Governo di disciplinare con decreto Reale le importazioni ed esportazioni temporanee;
Udito il Consiglio dell'Industria e del Commercio;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro ad interim per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'importazione temporanea concessa per gli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi è estesa a quelli destinati alla preparazione di tutti gli altri prodotti a base di zucchero, indicati nella tabella annessa al R. decreto del 12 dicembre 1902, n. 520.

Le condizioni e le norme per l'importazione temporanea e per lo scarico delle relative bollette saranno stabilite dal Ministero delle Finanze.