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REGIO DECRETO 24 dicembre 1903, n. 522

Che estende l'importazione temporanea concessa per gli zuccheri nella fabbricazione dei canditi a quelli destinati alla preparazione di tutti gli altri prodotti a base di zucchero. (003U0522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-1-1904
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'articolo  123  del  testo  unico  delle  leggi   doganali,
approvato col R. decreto del 26 gennaio 1896, n.  20,  col  quale  e'
data facolta'  al  Governo  di  disciplinare  con  decreto  Reale  le
importazioni ed esportazioni temporanee; 
 
  Udito il Consiglio dell'Industria e del Commercio; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  il
Tesoro ad interim per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'importazione temporanea concessa per gli zuccheri  da  impiegarsi
nella fabbricazione dei canditi e' estesa  a  quelli  destinati  alla
preparazione di tutti gli altri prodotti a base di zucchero, indicati
nella tabella annessa al R. decreto del 12 dicembre 1902, n. 520. 
 
  Le condizioni e le norme per l'importazione  temporanea  e  per  lo
scarico delle relative bollette saranno stabilite dal Ministero delle
Finanze.