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LEGGE 27 dicembre 1903, n. 514

Nuove disposizioni per lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali. (003U0514)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1904 al: 15-12-2009
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Art. 1



È diminuita di L. 140,000 la spesa straordinaria di L. 3,700,000 autorizzata dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, comma C) per lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, e la tabella A, annessa alla legge stessa, resta sostituita dalla tabella A facente parte della presente legge;

È aumentata di L. 140,000 la spesa straordinaria di L. 1,650,000 autorizzata dall' articolo 1 della legge 27 aprile 1899, n. 165, per lavori di riparazione di danni cagionati ad opere dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898.