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LEGGE 27 dicembre 1903, n. 514

Nuove disposizioni per lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali. (003U0514)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-1-1904
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' diminuita di L. 140,000 la spesa straordinaria di  L.  3,700,000
autorizzata dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, comma C) per
lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, e
la tabella A, annessa  alla  legge  stessa,  resta  sostituita  dalla
tabella A facente parte della presente legge; 
 
  E' aumentata di L. 140,000 la spesa straordinaria di  L.  1,650,000
autorizzata dall' articolo 1 della legge 27 aprile 1899, n. 165,  per
lavori di riparazione di danni cagionati ad opere dello  Stato  dalle
alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898.