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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 565

Che autorizza una maggiore spesa in aumento al capitolo «Servizi di pubblica beneficenza» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. (002U0565)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-2-1903 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 300,000 da portarsi in aumento al capitolo 39 «Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1902-1903.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
DI BROGLIO.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.