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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 565

Che autorizza una maggiore spesa in aumento al capitolo «Servizi di pubblica beneficenza» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno. (002U0565)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-2-1903
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' autorizzata la maggiore spesa di lire  300,000  da  portarsi  in
aumento al capitolo 39 «Servizi di pubblica  beneficenza  -  Sussidi»
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno  per
l'esercizio 1902-1903. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            GIOLITTI. 
                                                          DI BROGLIO. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.