stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 dicembre 1902, n. 560

Variazioni alla legge sulle indennità di residenza in Roma. (002U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-2-1903 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Nostri decreti 7 luglio, 18 agosto, 25 dicembre e 27 novembre 1902, nn. 283, 366, 422 e 496, coi quali furono portate negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione dello Stato e di quello del Fondo Culto, per l'esercizio finanziario 1902-903, le occorrenti variazioni per l'attuazione della legge 3 luglio 1902, n. 248, sulle indennità di residenza in Roma;
Riconosciuta la necessità di aggiungere tre nuovi capitoli agli elenchi annessi ai predetti Nostri decreti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Alle variazioni portate al bilancio dell'esercizio 1902-903 con le tabelle annesse ai Nostri decreti 7 luglio, 18 agosto, 25 settembre e 27 novembre 1902, nn. 283, 366, 422 e 496, sono aggiunte quelle di cui nella tabella unita al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.