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REGIO DECRETO 14 dicembre 1902, n. 560

Variazioni alla legge sulle indennità di residenza in Roma. (002U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-2-1903
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti 7  luglio,  18  agosto,  25  dicembre  e  27
novembre 1902, nn. 283, 366, 422 e  496,  coi  quali  furono  portate
negli stati di  previsione  della  spesa  dell'Amministrazione  dello
Stato e di  quello  del  Fondo  Culto,  per  l'esercizio  finanziario
1902-903, le occorrenti variazioni per  l'attuazione  della  legge  3
luglio 1902, n. 248, sulle indennita' di residenza in Roma; 
 
  Riconosciuta la necessita' di aggiungere tre  nuovi  capitoli  agli
elenchi annessi ai predetti Nostri decreti; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Alle variazioni portate al bilancio dell'esercizio 1902-903 con  le
tabelle annesse ai Nostri decreti 7 luglio, 18 agosto, 25 settembre e
27 novembre 1902, nn. 283, 366, 422 e 496, sono  aggiunte  quelle  di
cui nella tabella unita al presente decreto, vista, d'ordine  Nostro,
dal Ministro del Tesoro. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          DI BROGLIO. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.