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REGIO DECRETO 30 ottobre 1902, n. 556

Modificazioni al Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito. (002U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  8-2-1903 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 15 gennaio 1893, n. 18, col quale è approvato il ruolo organico del personale addetto agli Osservatori meteorici di montagna;

Vita la legge del 22 giugno 1902, n. 197, con cui è approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1902-903;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico del personale addetto agli Osservatori meteorici di montagna, comprende un posto di assistente con lo stipendio di lire 3000, quattro posti di assistente con lo stipendio di lire 1500 e l'indennità di residenza di lire 500 per ciascuno, e sei posti di custode con lo stipendio di lire 800 per ciascuno;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.