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REGIO DECRETO 30 ottobre 1902, n. 556

Modificazioni al Regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito. (002U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 8-2-1903
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto del 15  gennaio  1893,  n.  18,  col  quale  e'
approvato il ruolo organico del personale  addetto  agli  Osservatori
meteorici di montagna; 
 
  Vita la legge del 22 giugno 1902, n. 197, con cui e'  approvato  lo
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  di  Agricoltura,
Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1902-903; 
 
  Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il ruolo organico del personale addetto agli Osservatori  meteorici
di montagna, comprende un posto di assistente  con  lo  stipendio  di
lire 3000, quattro posti di assistente con lo stipendio di lire  1500
e l'indennita' di residenza di lire 500 per ciascuno, e sei posti  di
custode con lo stipendio di lire 800 per ciascuno; 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       G. ZANARDELLI. 
                                                         G. BACCELLI. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.