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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 530

Che proroga il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, e dei Banchi di Napoli e Sicilia. (002U0530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1903 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1903.